Tribunale di Roma: “Tutela diritti fondamentali giustifica rilascio d’urgenza di un visto”

La prolungata lontananza del minore dalla madre e condizioni sanitarie critiche costituiscono fattori di forte vulnerabilità, tali da giustificare il rilascio in via di urgenza di un visto di ingresso ai sensi della normativa comunitaria. È questo il principio stabilito dal Tribunale di Roma che con una decisione dello scorso 21 febbraio ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata di Tripoli, il rilascio di un visto per motivi umanitari nei confronti di un cittadino nigeriano minorenne non accompagnato che si trovava in Libia.

Il caso- La decisione del Tribunale è stata pronunciata su un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.p., presentato dalla madre nigeriana, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, di un minore straniero non accompagnato bloccato in Libia e bisognoso di trattamenti sanitari urgenti.

Il quadro normativo- L’articolo 25 del Regolamento Ce 810/09 prevede la possibilità per gli Stati membri di rilasciare eccezionalmente un visto con validità territoriale limitata, ovvero valido solo per il territorio dello Stato membro di rilascio, quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro ritiene necessario:

derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22;
rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22.
Si tratta di una norma direttamente applicabile, senza necessità di ulteriori disposizioni interne di attuazione.

La decisione- Sulla base della normativa comunitaria sopra richiamata, il Tribunale di Roma, dopo un’accurata disamina del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto il ricorso presentato ex art. 700 c.p.p. e ha ordinato al Ministero degli Affari esteri di procedere immediatamente al rilascio di un visto di ingresso con validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari (art. 25, Regolamento CE n. 810/09).

L’unità familiare è un diritto costituzionalmente tutelato e deve essere interpretato alla luce della normativa di derivazione eurounitaria, (D.lgs n. 251/2007 e D.lgs. n. 25/208), nonché dei precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, tra le quali l’articolo 8 CEDU e l’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quest’ultimo richiamato dall’articolo 28, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, il quale impone che tutti i procedimenti destinati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, si abbia comunque riguardo al preminente interesse del minore.

Su tale base la Cassazione si è più volte espressa a favore di un’interpretazione estensiva delle norme del TU immigrazione che disciplinano il diritto all’unità familiare, estendendo la normativa prevista ad ipotesi non espressamente indicate dall’articolo 28 (cfr Cass. Sentenza n. 1714/2001, n. 8582/2008 e n. 12680/09).

Nel caso di specie – affermano i giudici – l’interesse del minore a vivere e crescere insieme alla propria madre è del tutto evidente, così come il pregiudizio irreparabile che potrebbe a lui derivare dalla perdurante lontananza dalla madre e dalla permanenza in un Paese, quale la Libia, caratterizzato da gravi condizioni di sicurezza e violenza indiscriminata e da un sistema sanitario gravemente deteriorato negli ultimi anni. Da qui l’accoglimento della domanda cautelare, con conseguente ordine al MAE di rilascio del visto in favore del minore con validità territoriale limitata al solo Stato italiano.

Fonte: ASGI

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