Tribunale di Roma: il rifiuto all’apertura del conto corrente è illegittimo ed è discriminazione

La ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione  internazionale in corso di validità e munita di fotografia del titolare rilasciata da un’amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente, è un documento idoneo a permettere al richiedente asilo di aprire un conto corrente di base presso gli sportelli postali o bancari.

Lo ha riconosciuto il Tribunale di Roma con una decisione adottata il 21 dicembre scorso inaudita altera parte.

La vicenda riguardava un richiedente asilo regolarmente soggiornante che aveva formalizzato domanda di protezione internazionale ma che era in possesso della sola ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, essendo ancora in attesa del rilascio del relativo permesso di soggiorno.

I giudici rilevano come il rifiuto opposto all’apertura di un conto corrente di base sia in contrasto con l’art 126-noviesdecies (Diritto al conto di base) del Testo Unico Bancario, che esplicitamente stabilisce che “tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base .. e che per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo.”

Tale diritto, ricorda il Tribunale, è stato anche ribadito da una circolare dell’A.B.I. del 19 aprile 2019, che, in conformità alla norma, prevede che: “Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui a ll’art.4, comma 1del D.lvo 142 del 2015), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto .. Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente .”

Nella decisione viene anche ricordato che il conto corrente rappresenta un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile  con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro). L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 5293/19, ha confermato la sanzionabilità dei pagamenti in contanti della retribuzione a seguito della nota dell’ABI sopra richiamata.

Il richiedente asilo, se privato della possibilità di aprire un conto corrente di base, viene a trovarsi nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l’emergenza pandemica. possibile ulteriore pregiudizio in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale.

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