Che cos’è il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti? A cosa da diritto? (2/3)

(prima parte)

Come formalizzare la domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio postale e allegando gli specifici documenti richiesti. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi presso uno sportello postale abilitato, un patronato o un Comune abilitato.

Quali documenti occorre presentare per far avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente?

Oltre ai documenti relativi alla condizione del richiedente, occorre presentare per ciascun familiare, una specifica documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare, del reddito e che si dispone di un alloggio adeguato, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale.

Che livello di conoscenza della lingua italiana è necessario possedere per avere diritto al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti?

Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 (si veda la faq ‎52 e seguenti). Le uniche eccezioni valgono qualora il permesso UE sia richiesto:

– per figli minori di 14 anni;
– da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria;
– dai titolari di protezione internazionale.

Quali diritti hanno i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. In quanto titolare di tale permesso, al cittadino straniero è riconosciuto uno status giuridico particolare, che gli garantisce ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell’altro Paese membro. È necessario, quindi, contattare la rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato in cui ci si intende recare per verificare le condizioni richieste;
partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili;
ottenere l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare numeroso e in generale tutte le prestazioni assistenziali previste dalla legge;
richiedere il reddito di cittadinanza, in presenza degli altri requisiti previsti, se si è soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

Il cittadino straniero titolare di tale permesso di soggiorno può essere espulso:

per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
nel caso in cui vengano applicate nei suoi confronti misure di prevenzione personali volte al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti e delle associazioni di stampo mafioso.

 

(continua)

Facebook Comments Box