Tutto ciò che c’è da sapere sul tirocinio formativo

Cos’è un tirocinio formativo? Come si entra in Italia per svolgere un tirocinio?

Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva consistente in un periodo di orientamento e formazione volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. I tirocini si distinguono in “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici, e extracurriculari”. Essi non si configurato come rapporto di lavoro.

Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento?

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione la normativa nazionale e le Conferenze Stato- Regioni che ne indicano le linee guida

Cosa si intende per tirocini curriculari?

Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.
Il loro fine è accrescere il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola – lavoro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito https://www.istruzione.it/alternanza/ 

Cosa si intende per tirocini extra curriculari?

I tirocini extracurriculari sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all’indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle “Linee guida in materia di tirocini”. 

Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Essi si inquadrano tra i tirocini extracurriculari

Come si attiva un tirocinio formativo?

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell’attestazione dell’attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

È possibile attivare tirocini in favore di cittadini stranieri?

Si, è possibile, ma  occorre distinguere tra:

– gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro (anche quindi richiedenti asilo), i quali possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.
– gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione. Per maggiori informazioni su come ottenerlo sono disponibili sul sito del Ministero degli Esteri e sul Portale Integrazione Migranti 

I tirocinanti hanno diritto ad uno stipendio?

L’accordo siglato in data 24 gennaio 2013  con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, prevede, relativamente ai tirocini extracurriculari la corresponsione di una congrua indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nel corso dello svolgimento del tirocinio è possibile svolgere un’attività lavorativa?

Si, è possibile a condizione che:
– l’attività lavorativa si svolga con un datore di lavoro diverso dal soggetto ospitante;-
– lo svolgimento di attività lavorativa non pregiudichi il sostanziale rispetto del progetto formativo;
– si tratti, per gli stranieri in possesso del permesso per studio/formazione, di prestazioni lavorative part-time per un massimo di 20 ore a settimanale e un limite annuale di 1.040 ore. Quindi è esclusa la possibilità per lo studente in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione di essere inquadrato con un contratto di lavoro a tempo pieno.

È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per studio/formazione?

I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in corso di validità possono richiedere la conversione del proprio titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La procedura varia a seconda che il cittadino extracomunitario abbia o meno completato un percorso di studio o conseguito l’attestato finale. In particolare, se lo straniero ha completato un percorso di studi universitari in Italia può ottenere la conversione del permesso di soggiorno al di fuori delle quote flussi dimostrando il possesso di uno dei seguenti titoli: – laurea triennale; – laurea specialistica biennale; – laurea magistrale; – diploma di specializzazione di durata minima pari a due anni; – dottorato di ricerca universitaria di durata minima pari a tre anni; – master universitario di I o di II livello; – attestato o diploma di perfezionamento post laurea della durata di un anno.
Qualora, invece, il cittadino extracomunitario non abbia terminato il percorso di studi o abbia semplicemente completato un corso di formazione o un tirocinio formativo potrà ottenere al termine del tirocinio, la conversione esclusivamente nell’ambito delle quote assegnate dal decreto flussi.

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