Tar Veneto, Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito solo prima della sua scadenza

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore ogni anno. Tale permesso di soggiorno può altresì essere convertirlo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dall’annuale decreto di programmazione degli ingressi per motivi di lavoro e a condizione che sia presentata idonea documentazione del rapporto di lavoro.

​Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con la sentenza n. 433 del 8 aprile 2019 ha ribadito il carattere eccezionale dell’istituto della conversione, insuscettibile, pertanto, di interpretazioni estensive. Da qui la possibilità di ottenere la conversione del permesso solo prima della sua scadenza.

L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – osserva il giudice -dispone testualmente, che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito “comunque prima della sua scadenza…omissis… e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione” e il regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394 del 1999, all’art 14, comma 6, prevede coerentemente che: “…omissis… il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di

lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9.

La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia…”.

​Per approfondimenti sulle quote di conversione previste dal Decreto flussi per il 2019, vai alla pagina dedicata.

Ad avviso del Tribunale, l’interpretazione secondo cui il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito solo prima della sua scadenza, è coerente con il principio per il quale la conversione presuppone la validità del titolo oggetto di conversione. Il Tribunale osserva che la conversione è un istituto di carattere eccezionale, come può desumersi anche dalla disciplina puntuale e rigorosa dettata dall’art. 14 del D.P.R. n. 394 del 1999 per le singole fattispecie, disciplina quindi insuscettibile di interpretazioni estensive (cfr. C.d.S., sent. n. 4738 del 2017, secondo cui l’ordinamento giuridico italiano non riconosce alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno “per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti”).

In definitiva il giudice amministrativo ha ribadito la necessità, ai fini della conversione, dell’efficacia del titolo precedentemente rilasciato per motivi di studio o formazione (cfr. nello stesso senso T.A.R. Firenze, sent. n.1402 del 2018; T.A.R. Bolzano, sent. n. 193 del 2017; T.A.R. Bari, sent. n. 560 del 2015).

Fonte: Giustizia Amministrativa

 

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