TAR Lombardia: rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche senza reddito minimo pari all’assegno sociale

Lo straniero ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato anche se non possiede un reddito pari all’importo dell’assegno sociale, in quanto tale requisito è necessario solamente per la richiesta del permesso di soggiorno CE, oppure per il ricongiungimento familiare, mentre per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro occorre la sola disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza. È questo il principio riconosciuto dal TAR della Lombardia con una sentenza del 28 marzo scorso.

Secondo costante giurisprudenza, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce una condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale e garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite (Consiglio di Stato, sez. III, 9 aprile 2014, n. 1687).

Tuttavia, il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno  sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente  dalla legge) rappresenta, ad avviso dei giudici, un criterio orientativo di valutazione, e non un parametro la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell’immigrato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352).

Fonte: Giustizia Amministrativa

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