Permessi di soggiorno prorogati fino al 31 agosto

Secondo il testo del DL 18/2020, coordinato con la legge di conversione 27/2020, pubblicata il 29 maggio in Gazzetta Ufficiale (articoli 78 comma 3-sexies e 103 comma 2 quater, che recita testualmente:””I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020″. Per i soli permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, la validità è invece prorogata al 31 dicembre 2020″.

Inoltre sono prorogati sempre al 31 agosto le seguenti categorie:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del Dlgs n. 286/1998;
  • i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del Dlgs n. 251/2007;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del Dlgs n. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari;
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