Nuove norme contro l’immigrazione irregolare, In vigore il Decreto Sicurezza bis, il testo e le novità

È stato pubblicato il 14 giugno in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 15 giugno il Decreto Legge 53/2019, “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, il cosiddetto “Decreto sicurezza bis”. Il testo andrà ora all’esame del Parlamento per l’iter di conversione. Queste le principali novità in materia di immigrazione:
-Al ministro dell’Interno è attribuito il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi non militari nel mare territoriale per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” riguardo alla violazione delle leggi in materia di immigrazione. I provvedimenti sono presi di concerto con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, informandone il presidente del Consiglio.  (art. 1)
– Per comandante, l’armatore e il proprietario della nave che non rispetta quelle limitazioni e quei divieti, salva l’applicabilità di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è prevista una multa da 10 mila a 50 mila euro a testa. In caso di violazioni reiterate con la stessa nave, questa viene confiscata, “procedendo immediatamente a sequestro cautelare”. (art. 2)
-La competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive viene estesa a tutti i reati associativi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. (art. 3)
-Nel triennio 2019-2021 vengono stanziati 3 milioni di euro per potenziare le operazioni sotto copertura di operatori di polizia di altri Stati, “anche in riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” (art.4)
-Le facilitazioni per i soggiorni di breve durata, cioè non superiori a tre mesi, già previste per chi arriva in Italia per visite, affari, turismo e studio, sono estese anche agli atleti che partecipano a gare sportive e al personale impegnato in servizi in missione. In tutti questi casi, una volta arrivati in Italia, non si chiede il permesso di soggiorno, ma è sufficiente una “dichiarazione di presenza”. Per chi arriva in Italia da Paesi non Schengen, questa si intende assolta con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto alla frontiera. Per chi entra da Paesi Schengen, vale come dichiarazione di presenza quella resa obbligatoriamente dalle strutture alloggiative, altrimenti va presentata in Questura (art. 11)
-È istituito presso il ministero degli Esteri un “Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio” , che finanzia interventi di cooperazione in Paesi terzi che collaborano nella riammissione dei migranti irregolari. La dotazione iniziale per il 2019 è di 2 milioni di euro, ma può essere incrementata con i risparmi derivanti dalla gestione dei centri per l’immigrazione a fronte della diminuzione degli arrivi e dei tagli al costo giornaliero dell’accoglienza (art. 12)
Facebook Comments Box