La Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo di Parigi

Malaysian muslims pray at a mosque in Kuala Lumpur on the second Friday noon prayer of the Ramadan on September 12, 2008. Muslims around the world are observing the holy month of Ramadan, month of fasting and spiritual purity during which they refrain from eat, drink or sex from dawn till dusk. AFP PHOTO/KAMARUL AKHIR (Photo credit should read KAMARUL AKHIR/AFP/Getty Images)

Tutti conoscono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, mentre meno famosa è la Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo. Si è arrivati alla redazione della Dichiarazione principalmente per proteste derivanti da alcuni Paesi islamici e da autorità islamiche per la mancanza di attenzione verso le varie esigenze sia religiose, che culturali.

Infatti, durante un intervento alle Nazioni Unite dal rappresentate iraniano Sa’id Rajaie Khorasan dichiarò che, secondo lui, la celebre Dichiarazione universale dei diritti umani fosse “un’interpretazione laica della tradizione giudaico-cristiana” e che non potesse perciò essere applicata nei Paesi musulmani.

Successivamente vi furono altre iniziative simili, soprattutto nel mondo arabo, tra cui la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islam, del 1990, La Carta araba dei diritti dei diritti dell’uomo del 1994 ed un’altra Carta Araba dei Diritti dell’Uomo del 2004.

Riportiamo il testo integrale della Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’uomo:

ARTICOLO 1. Diritto alla vita
a) La vita umana è sacra e inviolabile, e ogni sforzo deve essere compiuto per
proteggerla. In particolare, nessuno deve essere esposto a ferimenti o alla
morte, se non per autorità della Legge.
b) Dopo la morte, come in vita, il carattere sacro del corpo di una persona è
inviolabile. I credenti sono tenuti a vigilare affinché le spoglie di chiunque siano
trattate con la dovuta solennità.

ARTICOLO 2. Diritto alla libertà
a) L’uomo è nato libero. li suo diritto alla libertà non può subire alcuna restrizione, se
non per autorità e in normale applicazione della Legge.
b) Ogni individuo e ogni popolo gode del diritto inalienabile alla libertà in tutte le sue
forme – fisica, culturale, economica e politica – e deve poter lottare con ogni
mezzo disponibile contro ogni violazione o abrogazione di tale diritto.
Ogni individuo o popolo oppresso ha diritto all’aiuto legittimo di altri individui e/o
popoli in questa lotta.

ARTICOLO 3. Diritto all’uguaglianza e divieto di ogni forma di discriminazione
a) Tutti gli uomini sono uguali davanti alla Legge e hanno diritto alle stesse
opportunità e a un’uguale protezione da parte della Legge.
b) A parità di lavoro, tutti gli uomini hanno diritto allo stesso salario.
c) Nessuno deve vedersi rifiutare un’opportunità di lavoro, subire discriminazioni di
sorta o essere esposto a maggiori rischi per la sua incolumità in base a semplici
differenze di religione, colore, razza, origine, sesso o lingua.

ARTICOLO 4. Diritto alla giustizia
a) Ogni individuo ha diritto di essere giudicato conformemente alla Legge, e
soltanto conformemente alla Legge.
b) Ogni individuo ha non solo il diritto,
ingiustificata. Egli ha, inoltre, il diritto di difendersi, se accusato, e di essere
giudicato equamente dinanzi a un tribunale giudiziario indipendente, sia che la
lite coinvolga un’autorità pubblica sia che riguardi qualunque altra persona.
c) Ognuno ha il diritto e il dovere di difendere I diritti di qualsiasi altra persona e
della comunità in generale (hisba).
d) Nessuna discriminazione può essere messa in atto verso chi sta cercando di
difendere i suoi diritti pubblici e privati.
e) Ogni musulmano ha il diritto e il dovere di rifiutarsi di ubbidire a ogni precetto
contrario alla Legge, qualunque sia la sua origine.

ARTICOLO 5. Diritto a un processo equo
a) Nessuno deve essere giudicato colpevole di un delitto e condannato a una pena
se la sua colpevolezza non è stata provata dinanzi a un tribunale giudiziario
indipendente.
b) Nessuno può essere giudicato colpevole prima di un processo equo e senza
aver avuto delle concrete possibilità di difesa.
c) La pena deve essere stabilita in conformità alla Legge, in proporzione alla gravità
del delitto e tenendo conto delle circostanze nelle quali è stato commesso.
d) Nessuna azione deve essere considerata un crimine se non è esplicitamente
definita tale nel testo della Legge.
e) Ogni individuo è responsabile delle sue azioni. La responsabilità di un delitto non
può essere estesa, in sostituzione, ad altri membri della sua famiglia, o del suo
gruppo di appartenenza, che non siano implicati, né direttamente né
indirettamente, nell’esecuzione dei delitto in questione.

ARTICOLO 6. Diritto alla protezione contro gli abusi di potere
Ogni individuo ha il diritto di essere protetto dalle prevaricazioni delle autorità. Non è
necessario che egli si giustifichi, se non per difendersi dalle accuse mosse contro
di lui o allorché possa essere ragionevolmente sospettato di essere implicato in un
delitto.

ARTICOLO 7. Diritto alla protezione dalla tortura
Nessun individuo deve essere sottoposto a torture mentali o fisiche, trattamenti
degradanti e minacce, che siano rivolte a lui, a qualche suo parente o a qualche
persona cara; allo stesso modo, non gli si deve estorcere la confessione di un
crimine né deve essere costretto ad accettare azioni lesive dei suoi interessi.

ARTICOLO 8. Diritto a tutelare l’onore e la reputazione
Ogni individuo ha il diritto di tutelare il proprio onore e la propria reputazione dalle
calunnie, dalle accuse infondate e da ogni tentativo deliberato di diffamazione e di
ricatto.

ARTICOLO 9. Diritto d’asilo
a) Ogni individuo perseguitato o oppresso ha il diritto di cercare rifugio e asilo.
Questo diritto è garantito a ogni essere umano, indipendentemente da
differenze di razza, religione, colore o sesso.
b) Al-masjid al – baran (la sacra casa di Dio) [la grande moschea] alla Mecca è un
rifugio per tutti i musulmani.

ARTICOLO 10. Diritti delle minoranze
a) Il principio coranico «Non vi sia costrizione nella Fede» deve regolare i diritti
religiosi delle minoranze non musulmane.
b) All’interno di un paese musulmano, le minoranze religiose devono poter
scegliere, per la condotta dei loro affari sia pubblici che privati, tra la Legge
islamica e le loro proprie leggi.

ARTICOLO 11. Diritto e dovere di partecipazione alla condotta e alla gestione degli
affari pubblici
a) Con le eccezioni previste dalla Legge, ogni persona appartenente alla comunità
(Umma) ha diritto di ricoprire una carica pubblica.
b) L’istituto della libera consultazione (sura) è il fondamento dei rapporti
amministrativi tra il governo e Il popolo. Conformemente a questo principio, il
popolo ha il diritto sia di scegliere che di revocare i suoi governanti.

ARTICOLO 12. Diritto alla libertà di religione, di pensiero e di parola
a) Ogni individuo ha il diritto di esprimere il suo pensiero e le sue convinzioni, entro
i limiti previsti dalla Legge. Tuttavia, nessuno ha il diritto di diffondere menzogne
o notizie capaci di arrecare oltraggio al comune senso del pudore, né di
abbandonarsi alla calunnia o alla diffamazione, né di nuocere alla reputazione
altrui.
b) La ricerca della conoscenza e la ricerca della verità sono non soltanto un diritto,
ma anche un dovere per ogni musulmano.
c) Ogni musulmano ha sia il diritto che il dovere di difendersi e di combattere (entro
i limiti stabiliti dalla Legge) contro l’oppressione, anche se ciò dovesse portarlo a
contestare le massime autorità dello stato.
d) Nulla deve ostacolare la diffusione di informazioni, nella misura in cui esse non
mettono in pericolo la sicurezza della società o dello stato e non oltrepassano i
limiti imposti dalla Legge.
e) Nessuno ha il diritto di disprezzare o ridicolizzare le convinzioni religiose di altri
individui, né di fomentare l’ostilità pubblica nei loro confronti. Il rispetto dei
sentimenti religiosi altrui è un dovere che incombe su ogni musulmano.

ARTICOLO 13. Diritto alla libertà religiosa
Ogni individuo ha diritto alla libertà di coscienza e di culto conformemente alle
proprie convinzioni religiose.

ARTICOLO 14. Diritto alla libertà di associazione
a) Ogni Individuo ha il diritto di partecipare, sia a titolo personale che collettivo, alla
vita religiosa, sociale, culturale e politica della sua comunità, e di creare istituzioni
e organismi aventi lo scopo di prescrivere il bene (marùf) e di impedire il male
(munkar).
b) Ogni individuo ha il diritto di provare a creare istituzioni che gli permettano di
mettere in pratica questi diritti. Da un punto di vista collettivo, la comunità è tenuta
a creare le condizioni nelle quali i suoi membri possano sviluppare pienamente
la loro personalità.

ARTICOLO 15. L’ordine economico e i diritti che ne derivano
a) Nella loro attività economica, tutti gli uomini hanno diritto di trarre profitto dalla
natura e dalle sue risorse. Si tratta infatti di doni elargiti da Dio a beneficio
dell’intera umanità.
b) Tutti gli esseri umani hanno il diritto di procurarsi di che vivere conformemente
alla Legge.
c) Ogni individuo ha diritto alla proprietà sui propri beni, individualmente o in
associazione con altri. La nazionalizzazione di determinati mezzi di produzione
economica nell’interesse pubblico è legittima.
d) Al poveri spetta una determinata parte, stabilita in base all’istituto della zakát, dei
beni dei ricchi, la cui imposizione e riscossione avviene conformemente alla
Legge.
e) Tutti i mezzi di produzione devono essere utilizzati nell’interesse di tutta la
comunità (Umma) e non possono essere trascurati o mal utilizzati.
f) Ai fini di promuovere lo sviluppo di un’economia equilibrata e di proteggere la
società dallo sfruttamento, la Legge islamica vieta i monopoli, le pratiche
commerciali eccessivamente restrittive, l’usura, l’impiego di misure coercitive
per la conclusione di un accordo e la pubblicazione di informazioni false a scopo
pubblicitario.
g) Qualunque attività economica è autorizzata, nella misura in cui non danneggia gli
interessi della comunità (Umma) e non viola le leggi e i valori islamici.

ARTICOLO 16. Diritto alla protezione della proprietà
Nessun bene può essere espropriato se non per ragioni di pubblico interesse, e in
cambio di un indennizzo equo e sufficiente.

ARTICOLO 17. Statuto e dignità dei lavoratori
L’Islam onora il lavoro e il lavoratore, e prescrive ai musulmani di trattare il
lavoratore non solo con giustizia, ma anche con generosità. Esso ha il diritto non
solo di ricevere prontamente il meritato salario, ma anche quello di riposarsi e di
svagarsi a sufficienza.

ARTICOLO 18. Diritto alla sicurezza sociale
Ogni individuo ha diritto a cibo, alloggio, vestiti, istruzione e cure mediche, in base
alle risorse della comunità. Questo dovere comunitario riguarda in modo particolare
tutti gli individui che non possono mantenersi a causa di un’invalidità temporanea o
permanente.

ARTICOLO 19. Diritto di fondare una famiglia e questioni connesse
a) Ogni individuo ha il diritto di contrarre matrimonio, fondare una famiglia e allevare
la prole conformemente alla propria religione, alle proprie tradizioni e alla propria
cultura. Ogni persona sposata possiede questi diritti e privilegi ed è soggetta
agli obblighi previsti dalla Legge.
b) Ciascuno dei membri di una coppia ha diritto al rispetto e alla considerazione
dell’altro.
c) Ogni marito ha il dovere di mantenere la moglie e i figli, conformemente ai propri
mezzi.
d) Ogni bambino ha diritto di essere mantenuto e allevato con cura dai suoi
genitori; è vietato far lavorare i bambini e imporre loro compiti che ostacolino il
loro sviluppo naturale o nuocciano ad esso.
e) Se, per qualche ragione, i genitori si trovassero nell’incapacità di far fronte ai loro
obblighi nel confronti di un figlio, sarebbe compito della comunità assumersi tali
impegni a carico della spesa pubblica.
f) Ogni individuo ha diritto al sostegno materiale, oltre che alle cure e alla
protezione, della sua famiglia, sia durante la sua infanzia che durante la vecchiaia
o in caso di invalidità. I genitori hanno diritto al sostegno materiale, alle cure e alla
protezione dei loro figli.
g) La maternità ha diritto a rispetto, cure e assistenza particolari da parte della
famiglia e degli enti pubblici della comunità (Umma)
h) All’interno della famiglia, gli uomini e le donne devono spartire doveri e
responsabilità secondo il loro sesso, i loro doni, il loro talento e la loro
propensione naturale, tenendo conto delle loro responsabilità comuni nei
confronti della prole e dei genitori.
i) Nessuno può contrarre matrimonio contro la sua volontà, né essere privato della
personalità giuridica o subirne una diminuzione in conseguenza del suo
matrimonio.

ARTICOLO 20. Diritti della donna coniugata
Ogni donna coniugata ha diritto a:
a) vivere nell’abitazione in cui vive il marito;
b) ricevere i mezzi necessari al mantenimento di un livello di vita che non sia
inferiore a quello del coniuge, e, in caso di divorzio, ricevere durante il periodo di
attesa legale (idda) mezzi di sussistenza proporzionali alle risorse del marito, sia
per sé, sia per la prole, che essa nutre e sorveglia; essa percepirà questi sussidi
indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, dai profitti che percepisce e
dai beni di cui dispone in proprio;
c) chiedere e ottenere lo scioglimento dei matrimonio (hula) conformemente alle
disposizioni della Legge; questo diritto si aggiunge al diritto, di cui la donna
gode, di chiedere il divorzio davanti a un tribunale;
d) ereditare dal marito dai genitori, dai figli o da altri parenti, in conformità della
Legge;
e) veder osservata la più stretta confidenzialità da parte del marito, o dell’ex
marito, in caso di avvenuto divorzio, riguardo alle informazioni di cui egli
potrebbe essere a conoscenza, e la cui divulgazione potrebbe nuocere agli
interessi della moglie Su di lei incombe lo stesso obbligo nei confronti del marito
o dell’ex-marito.

ARTICOLO 21. Diritto all’istruzione
a) Ogni individuo ha il diritto di ricevere un’istruzione adeguata alle sue capacità
naturali.
b) Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente la professione o la carriera e
di avere la possibilità di sviluppare totalmente i suoi doni naturali.

ARTICOLO 22. Diritto alla vita privata
Ogni individuo ha il diritto di proteggere la sua vita privata.

ARTICOLO 23. Diritto alla libertà di spostamento e di residenza
a) Tenuto conto del fatto che il mondo islamico è un’autentica Umma islamiyya
(comunità islamica), ogni musulmano deve poter godere del diritto di entrare
liberamente in un altro paese islamico e di uscirne altrettanto liberamente.
b) Nessun individuo potrà essere costretto ad abbandonare il suo paese di
residenza, né potrà essere arbitrariamente deportato, senza fare ricorso alle
applicazioni normali della Legge.

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