I regimi fiscali

Cosa prevede la normativa italiana in tema di regimi fiscali applicabili a imprese, professionisti, società, e via dicendo? In questo nuovo articolo, cercherò di spiegare, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento del regime contabile adatto alla propria attività, provando ad utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e privo di inutili tecnicismi. Mi rivolgo, in buona sostanza, a tutti coloro che vogliono comprendere maggiormente le dinamiche relative alla gestione contabile e fiscale di un’azienda, ovvero di un’attività, lato sensu.

Partiamo subito col dire che, attualmente, in virtù del decreto sulle semplificazioni fiscali, i regimi contabili sono stati ridotti a tre, ovvero:

  • regime semplificato per cassa (o più correttamente delle “imprese minori”);
  • regime forfettario (agevolato);
  • regime ordinario.

Prima di entrare nel merito del singolo regime contabile adottabile in base alla natura giuridica del contribuente (ditta individuale, professionista o società) e delle dimensioni dell’attività, è opportuno dare uno sguardo alla seguente tabella, che riassume i requisiti necessari, in termine di volume d’affari annuale, per poter aderire  ad uno dei regimi sopra indicati:

Regime contabile

Limite ricavi attività di prestazioni di servizi Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori ricavi < 400.000 euro ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario ricavi > 400.000 euro ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario (agevolato) ricavi max 65.000 euro ricavi max 65.000 euro

Passiamo, ora, a tracciare quelle che sono le peculiarità di ciascun regime, sulla scorta dei suddetti parametri di riferimento.

Regime contabile semplificato “per cassa”.

Il regime semplificato si rivolge ai seguenti contribuenti:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi);
  • società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Affinché tali soggetti possano fruire del regime contabile semplificato è necessario che nell’anno precedente siano rispettati i seguenti parametri:

  • ricavi < 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi;
  • ricavi < 700.000 euro nel caso di altre attività.

Attenzione: il limite di 700.000 euro vale sia come tetto complessivo che come limite per le altre attività diverse dalla prestazione di servizi.

Inoltre, il regime semplificato è opzionale; ciò significa che non deve essere scelto tassativamente da chi rispetta i limiti appena menzionati; si potrebbe, infatti, valutare l’opportunità di aderire al regime di contabilità ordinaria, che risulta, invece, obbligatorio , in caso di superamento di detti parametri. L’opzione è valida per un anno.

Peculiarità del regime semplificato è l’adozione del principio di cassa che, a differenza del principio di competenza economica, agevola le piccole imprese nella dichiarazione dei redditi. In estrema sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che caratterizza, fondamentalmente, il regime contabile ordinario).

Regime forfetario

A partire dal 1° gennaio 2019, il regime forfettario, anche noto come “flat tax al 15% per le partita IVA , riguarderà professionisti e imprese fino a 65.000 euro di ricavi. Tale limite dovrà fare riferimento all’anno d’imposta precedente a quello di applicazione.

Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.

La norma prevede anche dei casi di esclusione da questo regime, ovvero dei casi in cui sarà vietato potervi aderire; questi sono:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
  • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
  • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Vantaggi

  • Applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (15% aliquota ordinaria ovvero 5% nel caso di imprese Start-up) rispetto alle aliquote ordinarie (vantaggio che non sempre si realizza, qualora un’impresa in regime ordinario effettui investimenti in beni strumentali/assuma personale dipendente nel rispetto delle condizioni che consentono una riduzione dell’aliquota d’imposta di 9 punti percentuali);
  • esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri IVA;
  • esonero dagli adempimenti IVA;
  • esonero dalla fattura elettronica nei rapporti B2B;
  • esclusione dall’applicazione dei nuovi ISA;
  • per le sole imprese (non per i professionisti) la possibilità di versare i contributi previdenziali dovuti in misura ridotta;
  • non sono dovute le addizionali IRPEF ed IRAP;
  • minori costi ed oneri amministrativi di tenuta della contabilità.

Svantaggi

  • Necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA in presenza dei presupposti di legge;
  • in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d’imposta di riferimento, la “perdita” di eventuali oneri deducibili/detraibili (es. detrazione 50/65%, interessi passivi, detrazioni per familiari a carico, ecc.). Lo svantaggio può essere particolarmente sentito qualora l’ammontare di tali detrazioni sia particolarmente rilevante;
  • l’impossibilità a beneficiare delle detrazioni di imposta di cui all’art.13 del TUIR spettanti alle imprese minori;
  • la presenza di deduzione forfettarie IRAP possono azzerare l’importo dovuto a titolo di IRAP;
  • per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui il contribuente in regime forfettario risulti debitore dell’imposta, l’IVA è dovuta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti);
  • posto che il reddito viene determinato applicando una percentuale di redditività su ricavi/compensi “percepiti” i contribuenti in regime forfettario non possono conseguire perdite.

In conclusione, dovrà essere fatta una comparazione fra importo di costi effettivamente sostenuti e percentuale di detrazione forfettaria riconosciuta dalla legge. Il regime forfettario sarà vantaggioso qualora i coefficiente forfettari risultino di importo superiore ai costi effettivi sostenuti dall’impresa/professionista. 

Regime contabile ordinario

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le seguenti categorie di soggetti a prescindere dall’ammontare di ricavi conseguiti:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti visti sopra nella tabella di sintesi:

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

Quest’ultima categoria di soggetti può comunque decidere di optare per il regime ordinario anche qualora i parametri relativi ai ricavi siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Una ragione di questa scelta potrebbe risiedere nella volontà di avere una contabilità completa e trasparente, tenuta secondo le stesse norme previste nel regime contabile ordinario.

In conclusione, possiamo affermare che non esiste un regime contabile migliore degli altri in assoluto, perché la scelta finale dipenderà da diversi fattori (anche soggettivi), nonché dai limiti imposti dalla legge.

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