Fisco, regime forfetario: cosa c’è di nuovo? (2)

(segue)

Abbiamo visto quali siano gli adempimenti per il regime forfetario 2020 (riferiti dunque all’anno fiscale precedente), mentre è opportuno specificare quali soggetti non possono accedere a questo tipo di regime fiscale:
– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
– i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
– i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
– le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, l’art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio ha apportato diverse altre modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l’introduzione di regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro anni.

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