Vittime di tratta o grave sfruttamento, quando si ha diritto al permesso di soggiorno? (1/2)

L’articolo 600 del codice penale prevede che “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.
Il reato di tratta di persone, a norma dell’art. 601 c.p., punisce “chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Quali forme di tutela sono previste dalla legge per le vittime di tratta o grave sfruttamento?
Per quanto riguarda la tutela delle vittime dei reati di tratta o grave sfruttamento, l’ordinamento nazionale sin dal 1998 ha introdotto nella disciplina dell’immigrazione l’istituto della “protezione sociale”, volto a consentire alle persone straniere vittime di situazioni di grave sfruttamento riconducibili a determinate fattispecie di reato, tra cui la tratta di persone, di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza.

Una vittima di tratta irregolarmente presente in Italia, ha diritto ad un permesso di soggiorno?
Si, In favore degli stranieri vittime di “situazioni di i violenza o di grave sfruttamento” l’art. 18 del D.lgs. n. 286/98 (TUI) prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime in condizioni di irregolarità uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Quali presupposti devono sussistere per ottenere il permesso?
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori. Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
I requisiti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno sono quindi:
• una situazione di violenza o grave sfruttamento;
• la sussistenza del pericolo, che la norma richiede sia concreto, grave ed attuale
Con riferimento all’elemento del pericolo devono essere tenute in debita considerazione eventuali conseguenze dei rischi per l’incolumità personale ai quali potrebbero essere esposti nei paesi d’origine tanto gli stranieri interessati, a seguito di un eventuale rimpatrio, quanto i loro familiari.
La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona deve essere accertata:
– nell’ambito di un procedimento penale per uno o più delitti espressamente indicati dalla norma [ ossia il reato di cui all’art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione), i reati di cui all’art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza – tra cui gli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché l’art. 603bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nella fattispecie aggravata di cui al comma 2, ossia quando i fatti sono commessi con violenza o minaccia], oppure
– nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime.
Inoltre, l’adesione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

(continua)

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