Conversione dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro

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Nelle prossime settimane potrebbero iniziare a scadere i primi permessi di soggiorno temporanei richiesti ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del D.L n. 34/2020. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno, quindi, fornito con una circolare congiunta del 23 novembre scorso taluni chiarimenti sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con particolare riferimento all’attestazione che deve essere richiesta dall’Ispettorato territoriale in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Permessi: il quadro normativo

L’emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall’articolo 103 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, ha previsto un canale di emersione ad hoc riservato agli  stranieri con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Tale canale di emersione, disciplinato dal comma 2 dell’articolo 103 poteva essere attivato dal cittadino straniero a condizione che:

  • il  permesso di soggiorno abbia raggiunto la scadenza alla data del 31 ottobre 2019, senza rinnovo o la conversione;
  •  Il cittadino straniero risultasse presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne fosse allontanato successivamente;
  •  Il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei tre comparti lavorativi a cui è stata vincolata la regolarizzazione 

In presenza di tali condizioni la norma prevedeva la possibilità  di richiedere alla questura, tramite gli uffici postali, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

Le domande presentate attraverso tale canale sono state quasi 13.000

La norma ha previsto che entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero possa depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita domande per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. A tal fine occorre  esibire un contratto di lavoro subordinato. Ovvero documentazione retributiva e previdenziale che prova lo svolgimento dell’attività lavorativa sempre nell’ambito dei settori di attività relative alla regolarizzazione.

L’art. I 2, comma 9, del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020, ha previsto, inoltre, che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata a cura dello straniero l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa .

Modalità di rilascio dell’attestazione

La nuova circolare chiarisce quindi che la richiesta per ottenere tale attestazione deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali .

Alla domanda, lo straniero  deve allegare:

– copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura. In alternativa, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”;

– contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica.della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall’Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.

L’attestazione firmata digitalmente, protocollata e recante numero progressivo di rilascio, verrà inviata all’indirizzo mail da cui proviene la richiesta.

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