Residenza, l’ordinanza del Tribunale di Genova ne hanno diritto anche i richiedenti asilo

Il Tribunale ordinario di Genova, con un’ordinanza cautelare del 22 maggio scorso, ha accolto il ricorso presentato da un richiedente asilo, alla quale era stata respinta la domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune di Genova, in forza del Decreto Legge 113/18 (decreto Salvini) convertito in legge 132/18.

Il giudice ha riconosciuto la fondatezza della domanda presentata in via cautelare dalla ricorrente, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle espresse dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 marzo 2019 e dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 maggio 2019 ed ha ordinato al Comune l’iscrizione del richiedente nel registro anagrafico della popolazione residente.

Il quadro normativo

Il decreto sicurezza ha, tra le altre cose, modificato alcune norme del D. Lgs. 142/2015 che disciplinano l’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi dei richiedenti protezione internazionale .

In particolare, all’art. 4, comma 1, è stato aggiunto un periodo finale ai sensi del quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è stato inserito il comma 1 bis che statuisce che il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 223/89 e del D.Lgs. 286/98.

La decisione

Il Tribunale di Genova osserva, in primo luogo, come l’iscrizione anagrafica è un atto di natura meramente ricognitiva, nel quale l’autorità amministrativa non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo un compito di accertamento. Si tratta di un procedimento amministrativo

Che non avviene in base a titoli, bensì alle dichiarazioni degli interessati, ai successivi accertamenti disposti dall’ufficio e alle comunicazioni dello stato civile.

Per ottenere la residenza anagrafica il cittadino italiano deve dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi, il cittadino straniero, in aggiunta anche di essere regolarmente soggiornante.

In base a tale quadro normativo, ad avviso del Tribunale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, non può essere considerato titolo per l’iscrizione anagrafica, ma costituisce solo prova del requisito del regolare soggiorno in Italia. Tale regolarità è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione el cd modello C3 e/o dall’identificazione effettuata dalla questura. L’uno o entrambi i documenti, ad avviso dei giudici, certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo quindi anche alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica.

È di tale regolarità del soggiorno che un richiedente asilo deve dare prova ai fini dell’iscrizione anagrafica, e non vi è dubbio che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo sia a tal fine idoneo.

Ciò chiarito, il giudice genovese, analogamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Firenze e Bologna,  ritiene che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove norme, induce a ritenere che ad essere stato abrogato è solo l’istituto della cd convivenza anagrafica previsto dall’articolo 5 bis del D.lgs. n. 142/2015 (introdotto con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in legge 13 aprile 2017, n. 46) che consentiva, l’iscrizione del richiedente la protezione internazionale, su comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza attraverso l’invio del solo permesso di soggiorno per richiesta asilo. In pratica il legislatore avrebbe sancito “l’abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I.

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