Stranieri, Reddito di cittadinanza: moduli aggiornati con i certificati dall’estero

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli per le domande di reddito e pensione di cittadinanza aggiornati con le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (legge n. 26 del 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75).
Ora la legge prevede che gli stranieri, tranne in alcune eccezioni, possano accedere al sussidio solo certificando anche la situazione familiare, reddituale e patrimoniale nel Paese d’Origine. La novità è stata recepita nel modulo per la domanda. Chi la sottoscrive, dichiara infatti anche di essere a conoscenza che:  “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ai fini dell’accoglimento della richiesta devono produrre apposita certificazione, rilasciata dall’autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali”.
“Tali disposizioni – si ricorda ancora nel modulo – non si applicano: a) nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale”.  La legge ha previsto che il decreto cui fa riferimento il punto c) dovrà essere emanato entro 3 mesi.
Come e quando bisognerà presentare la certificazione? Nel modulo c’è scritto che “con provvedimento dell’INPS saranno indicate le modalità”.
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