Svolgere un’attività in Italia: le varie forme giuridiche

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Vuoi avviare un’attività in Italia, ma sei indeciso su quale forma giuridica adottare? Spero che questa piccola guida ti aiuti a sciogliere i dubbi ed a scegliere la soluzione ottimale, ovvero quella che soddisfi i tuoi bisogni, anche in base alla tipologia dei tuoi prodotti o servizi, alla responsabilità personale ed alla tassazione applicabile.

Se si desidera avviare un’impresa senza essere personalmente responsabile dei rischi relativi all’investimento e agli affari, è possibile scegliere tra una Società a Responsabilità Limitata, anche nota come S.R.L. o una Società per Azioni, o S.p.A. La scelta dipende dal capitale che sei disposto ad investire, dallo status fiscale e dalla forma organizzativa che stai cercando.

Mentre una S.R.L. è l’opzione migliore per i soci che desiderano mantenerne il controllo diretto e che non sono interessati a quotare la società nei pubblici mercati, una S.P.A. funziona sicuramente meglio per gli investimenti più grandi e per un numero maggiore di investitori, in cui la gestione può anche essere affidata ad un professionista esterno. Il vantaggio di entrambe queste forme è che se la società fallisce, i soci/azionisti perderanno solo i capitali investiti nelle quote sociali, ovvero nelle azioni sottoscritte, anche in caso di mancato pagamento dei debiti sociali. Una società può anche essere costituita da una sola persona, come società per azioni o società a responsabilità limitata.

Un’altra forma interessante della S.R.L., recentemente introdotta in Italia, è la S.R.L. Semplificata. Si tratta, in buona sostanza, di una società a responsabilità limitata costituita con capitale limitato (da un euro a meno di 10.000 euro), con meno burocrazia e con costi di costituzione limitati (non sono, ad esempio, previste spese notarili). In alternativa, se non sei interessato a beneficiare di siffatta “limitazione di responsabilità”, puoi scegliere un modello di business molto più semplice e snello (per molti aspetti più economico), come la ditta individuale, ovvero la società di persone.

Nel primo caso, avremo un solo investitore, unico proprietario dell’attività, con responsabilità illimitata, il che significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio personale, extra-aziendale, dell’imprenditore. Nel caso, invece, di costituzione di società di persone, le strutture aziendali più comuni sono la Società in Nome Collettivo, in breve SNC e la Società in Accomandita Semplice, in breve SAS.

In entrambi i casi, i soci hanno un controllo di gestione diretto. Condividono il diritto di utilizzare la proprietà, condividere profitti e avere responsabilità solidale. La principale differenza tra questi due tipi di società è che nella S.A.S. almeno uno dei partner non svolge un ruolo di gestione (è solo un investitore finanziario) e, in cambio, gode di una responsabilità limitata per i debiti e gli obblighi (limitati al suo investimento iniziale).

Nella prossimo articolo ci occuperemo degli adempimenti burocratici per l’avvio di un’attivà.

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