Regione Marche: i richiedenti asilo possono iscriversi al servizio sanitario regionale

Come riporta il sito IntegrazioneMigranti,  la Regione Marche ha fornito chiarimenti tramite una circolare, in merito al diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionali dei richiedenti protezione internazionale.

Infatti il sito riporta quanto segue: “Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, in particolare,  tra le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza, vi è la previsione secondo la quale il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.

Tale modifica, chiarisce la circolare, non riguarda il diritto all’iscrizione al SSR dei richiedenti protezione internazionale.

Infatti, ai sensi dei vigenti TUI (art 34), del DPR n. 394/1999, dell’Accordo Stato Regioni 255 del 20/12/12, nonché della nota regionale n. 6770/ARS/ARS/P del 18/07/2014, ai fini dell’iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora che è il domicilio dichiarato dalla persona al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

La circolare precisa che il D.lgs 142/2015 (art. 5), così come modificato dalla nuova legge, garantisce espressamente ai richiedenti asilo “l’accesso ai servizi previsti dal D.lgs stesso ed anche a quelli «comunque erogati sul territorio» sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno).

La circolare chiarisce, inoltre, che è espressamente garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR anche per i titolari delle nuove tipologie di permesso di soggiorno che hanno sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, compreso il permesso di soggiorno per “cure mediche” rilasciato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98″. Tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’articolo 36 del TUI “Ingresso e soggiorno per cure mediche”, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero.

Infine, la circolare precisa che la legge n. 132/18 non ha apportato alcuna modifica all’articolo 35, comma 3 del TUI, relativo all’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, nei confronti dei quali continuano ad essere garantite le prestazioni sanitarie di cui necessitano e l’accesso ai servizi attraverso l’attribuzione del codice STP”.

 

Fonte: Regione Marche

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