Reddito di cittadinanza – I requisiti per averne diritto

È  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2018 il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è una nuova misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.

Chi può beneficiarne: Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata  dell’erogazione del  beneficio, dei seguenti requisiti:

Requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno: Il richiedente il beneficio deve essere:

1)  in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2)  residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

 Requisiti  reddituali  e  patrimoniali: Il nucleo familiare deve possedere:

1)  un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad  una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato di ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo; 

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.  La  predetta  soglia è incrementata ad euro  9.360 nei casi  in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione

Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Non hanno diritto al RDC i nuclei in cui un componente sia disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti (salvo dimissioni per giusta causa)

Importo e durata: Il beneficio di importo variabile tra i 480 ed i 9.360 euro annui, a seconda dei requisiti, decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta e sarà riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Potrà essere rinnovato (fino ad un massimo di 36 mesi), previa sospensione di un mese. Ai beneficiari di RDC vengono anche estese le tariffe elettriche e gas agevolate.

Il reinserimento lavorativo: Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario nel mondo del lavoro, è previsto un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

Gli incentivi alle imprese: Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Modalità di presentazione delle domande: il Reddito di cittadinanza può essere richiestodopo il quinto giorno di ciascun mese, sulla base del modulo di domanda che entro i primi di marzo verrà predisposto con apposito provvedimento dell’INPS. La domanda potrà essere presentata presso gli uffici postali abilitati. Potrà anche essere presentate:

  • mediante modalità telematiche;
  • presso i Centri di assistenza fiscale;

Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta del Rdc, le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’INPS. In caso di esito positivo delle verifiche e di rispetto delle altre condizioni richieste, il beneficio viene erogato attraverso la “Carta Rdc”.

Per maggiori approfondimenti legge il dossier sul sito del Senato.

Fonte: Ministero del Lavoro

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