La Carta Araba dei Diritti dell’Uomo

La Carta araba dei Diritti dell’Uomo è adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba). È rimasta inattiva per quasi 20 anni, ma è stata emendata in occasione del summit della stessa Lega Araba del 22 e 23 maggio 2004, e poi entrata in vigore il 15 marzo 2008.

Questo il preambolo: “Basandosi sulla fede della nazione Araba nella dignità della persona umana, che Dio ha esaltato fin dall’inizio della creazione e nel fatto che la patria araba è la culla di religioni e civiltà che hanno affermato come loro più alti valori umani il diritto umano ad una vita degna fondata sulla libertà, la giustizia e l’eguaglianza, nel perseguire i principi eterni di fratellanza, eguaglianza e tolleranza tra gli esseri umani, consacrati dalla nobile religione islamica e dalle altre religioni rivelate da Dio”.

Si tratta di un catalogo di diritti costituito da 43 articoli, e sono riproposti gli stessi diritti civili, politici, sociali e culturali garantiti dagli strumenti internazionali come il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il diritto ad un processo equo, il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla vita, ecc.

Qui di seguito, riportiamo per esteso l’intera Carta:

Articolo 1
a) Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione ed al controllo delle proprie ricchezze e risorse naturali e, di conseguenza, hanno il diritto di determinare il proprio sistema politico e a perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

b) Il razzismo, il sionismo, l’occupazione e la dominazione straniera sfidano la dignità umana e costituiscono un impedimento fondamentale alla realizzazione dei diritti fondamentali dei popoli. È doveroso condannare tali pratiche ed operare per eliminarle.

Articolo 2
Tutti gli Stati Parti della presente Carta si impegnano a garantire a tutti gli individui che si trovino sul loro territorio soggetti alla loro giurisdizione, il godimento di tutti i diritti e libertà riconosciuti in questa Carta senza distinzioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o ogni altra condizione e senza discriminazione alcuna tra uomini e donne.

Articolo 3
a) Non saranno ammesse limitazioni o deroghe ai diritti umani fondamentali stabiliti o già in vigore in qualsiasi Stato Parte di questa Carta in forza di leggi convenzioni o consuetudini, con il pretesto che la presente Carta non li riconosce o li riconosce in grado minore.

b) Nessuno Stato Parte di questa Carta può derogare alle libertà fondamentali qui riconosciute e di cui godono i cittadini di un altro Stato il quale mostri minore rispetto per tali libertà.

Articolo 4
a) Non può essere ammessa alcuna restrizione ai diritti e alle libertà garantiti dalla presente Carta, salvo nei casi previsti dalla legge e ritenuti necessari per la salvaguardia della sicurezza e dell’economia nazionali, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché dei valori morali e dei diritti e libertà altrui.

b) In caso di pubblica emergenza che minacci l’esistenza stessa della nazione, gli Stati Parti possono adottare misure che derogano agli obblighi della presente Carta nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze della situazione.

c) In nessun caso, tali misure e deroghe potranno riguardare i diritti e le garanzie relative al divieto di tortura e di trattamento degradante, al rientro di un individuo nel proprio paese, all’asilo politico, al processo, al diritto di non essere giudicati due volte per la stessa azione e alla previsione legale di crimini e pene.

Articolo 5
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. La legge protegge tali diritti.

Articolo 6
Non vi possono essere delitti o pene se non previsti dalla legge, né alcuna pena può essere inflitta per atti commessi prima della promulgazione della legge che li punisce. L’imputato beneficerà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole.

Articolo 7

Ogni imputato è presunto innocente finché non è provata la sua colpevolezza in un processo che gli assicuri tutte le garanzie necessarie alla difesa.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona; nessuno è arrestato, fermato o detenuto senza un provvedimento legale e senza essere portato senza ritardo davanti all’autorità giudiziaria.

Articolo 9
Tutte le persone sono eguali davanti alla legge e tutti nel territorio dello Stato hanno assicurato il diritto ad un rimedio giudiziario.

Articolo 10
La pena di morte può essere imposta solo per i crimini più gravi e chiunque sia stato condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.

Articolo 11
In nessun caso è ammessa la pena di morte per reati politici.

Articolo 12
La pena di morte non può essere eseguita sui minori di diciotto anni, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna con figli in tenera età se non siano trascorsi due anni dalla data del parto.

Articolo 13
a) Gli Stati Parti della presente Carta proteggono tutti gli individui che si trovano sul loro territorio dalla tortura fisica o morale, nonché dai trattamenti crudeli inumani o degradanti. Essi adottano misure efficaci per prevenire tali atti e considerano tali pratiche o la partecipazione a tali pratiche sanzionabili penalmente.

b) Nessun individuo sarà oggetto di esperimenti medici o scientifici senza il suo libero consenso.

Articolo 14
Nessun individuo può essere imprigionato perché incapace di assolvere un debito o di adempiere a qualsiasi altra obbligazione civile.

Articolo 15
Ogni condannato ad una pena privativa della libertà deve essere trattato umanamente.

Articolo 16
Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso delitto.

Ogni persona che subisca tale misura può ricorrere contro la sua legittimità e fare istanza di scarcerazione.

Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione illegittima ha diritto ad un indennizzo.

Articolo 17
La sfera della vita privata è inviolabile e qualsiasi attentato ad essa costituisce reato. Tale diritto tutela la vita familiare, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza e di tutti gli altri mezzi di comunicazione privati.

Articolo 18
La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo.

Articolo 19
Il popolo è la fonte dell’autorità e ogni cittadino maggiorenne ha diritto alla partecipazione politica, che esercita in conformità alla legge.

Articolo 20
Ogni individuo residente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e la libertà di scegliere il luogo di residenza in qualunque parte del territorio, nei limiti della legge.

Articolo 21
Non si può impedire al cittadino in maniera arbitraria o illegale di lasciare un qualunque paese arabo, incluso il proprio, né vietargli di risiedere in una determinata località del paese o obbligarlo a risiedervi.

Articolo 22
Nessuno sarà espulso dal proprio paese e a nessuno può essere impedito di farvi ritorno.

Articolo 23
Ogni cittadino ha diritto di chiedere asilo politico in altri paesi per sfuggire a persecuzioni. Non può godere di tale diritto chi sia perseguito per un crimine di diritto comune. I rifugiati politici non possono essere estradati.

Articolo 24
Nessuno è privato arbitrariamente della cittadinanza originaria, né si può, senza una valida ragione legale, negare a un cittadino il diritto di acquisirne un’altra.

Articolo 25
Il diritto di proprietà privata è garantito ad ogni cittadino. In nessun caso è lecito spogliarlo dei suoi beni, in tutto o in parte, in maniera arbitraria o illegale.

Articolo 26
Ad ognuno è garantito il diritto alla libertà di credo, pensiero e opinione.

Articolo 27
Gli aderenti a qualsiasi religione hanno diritto di praticare il loro culto e di manifestare le loro opinioni con l’espressione, la pratica e l’insegnamento, senza pregiudizio dei diritti altrui. Non possono essere poste restrizioni all’esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per legge.

Articolo 28
Tutti i cittadini hanno diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica. Nessuna restrizione può essere posta all’esercizio di tali libertà se non per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o al fine di proteggere i diritti e la libertà altrui.

Articolo 29
Lo Stato garantisce il diritto di costituire sindacati ed il diritto di sciopero, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 30
Lo Stato garantisce ad ogni cittadino il diritto ad un lavoro che gli assicuri un livello di vita tale da soddisfare i suoi bisogni vitali fondamentali. Lo Stato garantisce il diritto di ogni cittadino ad una generale previdenza sociale.

Articolo 31
La libera scelta del lavoro è garantita ed è proibito il lavoro forzato. Non si considera lavoro forzato obbligare un individuo ad effettuare un lavoro in esecuzione di una sentenza giudiziaria.

Articolo 32
Lo Stato garantisce ai propri cittadini la parità di opportunità in materia di lavoro, un giusto salario e uguale retribuzione per lavori di eguale valore.

Articolo 33
Ogni cittadino ha diritto di accedere, nel proprio paese, ai pubblici impieghi.

Articolo 34
Lo sradicamento dell’analfabetismo è un impegno doveroso e ogni cittadino ha diritto all’educazione. L’insegnamento primario, come minimo, è obbligatorio e gratuito, quello secondario ed universitario è reso facilmente accessibile a tutti.

Articolo 35
I cittadini hanno diritto di vivere in un’atmosfera intellettuale e culturale in cui il nazionalismo arabo sia fonte di fierezza, in cui i diritti umani siano consacrati e in cui la discriminazione razziale, religiosa e di altro tipo sia respinta e sia viceversa sostenuta la causa della cooperazione internazionale e della pace nel mondo.

Articolo 36
Ogni persona ha diritto a partecipare alla vita culturale, a godere delle opere letterarie ed artistiche e ad aver garantire le possibilità di sviluppare le proprie capacità artistiche, intellettuali e creative.

Articolo 37
Le minoranze non possono essere private del diritto di godere della propria vita culturale e di seguire gli insegnamenti della propria religione.

Articolo 38
a) La famiglia è l’unità fondamentale della società e gode della sua protezione.

b) Lo Stato si impegna a fornire ogni cura e speciale protezione alla famiglia, alle madri, ai bambini e agli anziani.

Articolo 39
La gioventù ha diritto che le siano concesse ampie possibilità di sviluppo fisico e intellettuale.

Parte terza
Articolo 40
a) Gli Stati membri del Consiglio della Lega che siano parti della presente Carta eleggono, a scrutinio segreto, un Comitato di esperti di diritti dell’uomo.

b) Il Comitato è composto da sette membri scelti tra i candidati degli Stati Parti della presente Carta. La prima elezione del Comitato si terrà sei mesi dopo l’entrata in vigore della Carta. Nel Comitato non vi può essere più di un membro dello stesso Stato.

c) Il Segretario Generale invita gli Stati membri a presentare i propri candidati due mesi prima della data delle elezioni.

d) I candidati, che devono possedere una riconosciuta esperienza e capacità nel settore di attività del Comitato, svolgono le loro funzioni a titolo individuale e con assoluta imparzialità e integrità.

e) I membri del Comitato sono eletti per tre anni. Tre membri del Comitato, i cui nominativi sono sorteggiati, sono rieleggibili per una sola volta. Per quanto possibile si terrà in considerazione il principio della rotazione.

f) Il Comitato elegge il suo presidente e stabilisce il suo regolamento interno, specificando l’organizzazione dei lavori.

g) Il Comitato si riunisce nella sede del Segretariato Generale della Lega, su convocazione del Segretario Generale. Se la necessità dei lavori lo richiede, il Comitato può riunirsi, con l’approvazione del Segretario Generale, in un altro paese arabo.

Articolo 41
1. Gli Stati Parti della presente Carta presenteranno al Comitato di esperti di diritti dell’uomo dei rapporti come qui appresso indicato:

a) un rapporto iniziale entro un anno dall’entrata in vigore della Carta;

b) dei rapporti periodici ogni tre anni;

c) dei rapporti contenenti le repliche degli Stati alle domande del Comitato.

2. Il Comitato esamina i rapporti degli Stati Parti della presente Carta conformemente a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

3. Il Comitato presenta al Comitato permanente per i diritti umani della Lega Araba un suo rapporto comprensivo delle opinioni e osservazioni degli Stati.

Parte quarta
Articolo 42
a) Dopo l’approvazione della presente Carta da parte del Consiglio della Lega, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi la propone agli Stati membri per la firma e la ratifica o per l’adesione.

b) La presente Carta entra in vigore dopo due mesi dal deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.

Articolo 43
Una volta entrata in vigore, la presente Carta sarà effettiva per ciascuno Stato due mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale. Il Segretariato Generale informa gli Stati membri dell’avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Facebook Comments Box